Chi ha l’obbligo del certificato di agibilità?
Sono obbligati a richiedere il certificato di agibilità:
- le imprese dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense;
- i teatri tenda;
- le imprese del pubblico esercizio;
- gli alberghi;
- le emittenti radiotelevisive;
- gli impianti sportivi.
Tale obbligo scatta nel momento in cui i soggetti sopra menzionati, intendono avvalersi delle prestazioni di alcuni lavoratori autonomi e/o parasubordinati dello spettacolo facendoli agire nei locali di proprietà o sui quali abbiano un diritto personale di godimento.
Anche i lavoratori esercenti attività musicali sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità. Per informazioni è possibile rivolgersi ad esperti, come quelli del nostro studio Robert a Roma.
Ai fini del rilascio del certificato di agibilità il legislatore ha previsto la verifica preventiva della regolarità contributiva dell’impresa richiedente. In caso di accertamento negativo, non vi sarà il rilascio del suddetto certificato. La richiesta del certificato di agibilità deve avvenire entro cinque giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro e, in ogni caso, prima dello svolgimento della prestazione lavorativa. Se al momento della stipula del contratto l’impresa non conosce i periodi effettivi di svolgimento dell’attività lavorativa, il datore di lavoro potrà effettuare la richiesta del certificato di agibilità quando avrà la certezza delle date e comunque sempre prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Le variazioni dei dati del certificato di agibilità devono essere effettuate entro cinque giorni. Solo a causa di circostanze di forza maggiore documentabili, le variazioni possono essere effettuate dopo cinque giorni dallo svolgimento della prestazione lavorativa.
Copia del certificato di agibilità deve essere conservato dal datore di lavoro su richiesta dei funzionari incaricati di svolgere accertamenti ispettivi.
Tipologie di certificato di agibilità
Il certificato di agibilità si distingue in diverse tipologie:
- a titolo oneroso;
- a titolo gratuito;
- in esenzione contributiva.
Il certificato di agibilità a titolo oneroso è quel documento che autorizza i soggetti precedentemente menzionati e obbligati alla richiesta del suddetto certificato a far agire nei locali di proprietà o sui quali abbiamo un diritto personale di godimento i lavoratori autonomi e parasubordinati dello spettacolo per eventi specifici e limitati nel tempo.
Il certificato di agibilità a titolo gratuito viene rilasciato in occasione di specifici eventi a scopo benefico sociale o di solidarietà sempre che gli eventuali ricavi, derivanti dalla manifestazione, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, risultino per intero destinati a finalità benefiche e che i lavoratori coinvolti non percepiscano alcun compenso. Per il rilascio del certificato il presupposto della gratuità deve essere opportunamente documentato.
Il certificato di agibilità in esenzione contributiva è quel documento che attesta lo svolgimento di attività lavorativa sul territorio nazionale da parte di lavoratori autonomi e parasubordinati dello spettacolo stranieri, che provengono da paesi comunitari o con i quali vigono convenzioni in materia di sicurezza sociali, muniti dei documenti esonerativi.
Il possesso del certificato di agibilità è necessario anche per quelle imprese, straniere e/o italiane, che impiegano lavoratori operanti in Italia senza obblighi contributivi.
Per richiedere il certificato di agibilità, vi consigliamo di rivolgervi allo studio Robert a Roma, consulenti del lavoro.
Le zone in cui operiamo
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